Author Topic: Acciaio da ca proveniente dal centro di trasformazione  (Read 3624 times)

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Offline mg

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Acciaio da ca proveniente dal centro di trasformazione
« on: 26 July , 2011, 11:10:52 AM »
Ciao a tutti

Il dubbio è questo. Il §11.3.1.7 richiede che il DDT di ogni dfornitura di acciaio proveniente da un centro di trasformazione riporti:
- dichiarazione degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività...
- attestazione inerente l'esecuzioen delle prove di controllo interno del centro di trasformazione

Il § 11.3.1.5 richiede che il DDT di ogni fornitura di accaio proveniente o da un commerciante intermedio o dalla ferriera riporti riferimento all'attestato di qualificazione del STC della ferriera.

Mi chiedo se nel caso in cui il materiale provenga solo da un centro di trasformazione il riferiemnto all'attestato di qualificazione della ferriera non serva.
Il problema è come capire se tutto il ferro proviene da uno stesso stabilimento per stabilire come effettuare le prove.
Il § 11.3.2.10.4 specifica "sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento".

Sembra quindi che o l'attestato di qualificazione del STC della ferriera debba comunque essere allegato anche se non espressamente richiamato dal § 11.3.1.7. O meglio, forse, è necessaria una dichiarazione del CdT che attesti che tutto il materiale consegnato proviene da un unico stabilimento.

Altra situazione è quanto accade per acciaio da CM. Per questo, stabilito che servono le prove in cantiere indipendentemente dalla marcatura CE (vedi altro topic), sembra che la normativa non richieda di considerare se la fornitura provenga da un solo stabilimento o no. Per l'acciaio da CM quindi quanto sopra detto non è necessario.

Che dite?
grazie

Marco
« Last Edit: 26 July , 2011, 11:41:41 AM by mg »

zax2010

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Re: Acciaio da ca proveniente dal centro di trasformazione
« Reply #1 on: 26 July , 2011, 14:56:36 PM »
Bravo. Devo dire che sei riuscito a scoprire una piccola incongruenza della norma.

Non voglio far scoppiare l'ennesima diatriba sulle incongruenze piccole o grandi o grandissime sulle NTC, perchè in effetti del capitolo 11 io personalmente apprezzo la "voglia" del normatore di aprire gli occhi sul mondo e cercare di adeguare la norma allo scenario reale in cui gli attori in campo non sono semplicemente Ferriera e DL, ma tutte le figure intermedie che comunque ci sono e che anzi fanno da spina dorsale ad un processo di "industrializzazione" nell'ambito edilizio che andrà sempre ad aumentare.

Ad esempio io trovo giusto che le prove sull'acciaio vengano fatte dai centri di trasformazione (forse anche troppi visto l'obbligo di un controllo almeno per giorno di lavorazione), e che il direttore tecnico si assuma le responsabilità che gli competono, senza riversarle su quel povero cristo della DL (infatti alla fornitura egli deve accompagnare la semplice ricevuta di attestazione presso il STC, e una "misera" dichiarazione di aver eseguito le prove che la norma prevede).

E' comunque come dici tu, è il solo direttore tecnico del centro di trasformazione che potrà effettivamente sapere se le forniture che gli arrivano provengono o no da una sola o da più ferriere, potendosi regolare di conseguenza così come recita la norma.
Il povero DL no.

Poichè però egli (il DL) è comunque obbligato a far eseguire le prove su spezzoni di acciaio che gli arriva in cantiere, potrà dai certificati del laboratorio ufficiale, capire se le barre da lui inviate sono di una stessa ferriera, oppure no.
Nel caso in cui le ferriere fossero più d'una potrà allora chiedere "conto e ragione" al responsabile tecnico del centro di trasformazione, chiedendo di visionare i certificati delle prove giornaliere da egli fatte.
Ovviamente questa ambiguità dovrebbe scomparire nel caso in cui il DL di concerto con il responsabile tecnico del CdT, provvedesse al prelievo congiunto degli spezzoni, così come prevede la norma stessa.

Offline mg

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Re: Acciaio da ca proveniente dal centro di trasformazione
« Reply #2 on: 26 July , 2011, 15:15:19 PM »
....
Nel caso in cui le ferriere fossero più d'una potrà allora chiedere "conto e ragione" al responsabile tecnico del centro di trasformazione, chiedendo di visionare i certificati delle prove giornaliere da egli fatte.
Ovviamente questa ambiguità dovrebbe scomparire nel caso in cui il DL di concerto con il responsabile tecnico del CdT, provvedesse al prelievo congiunto degli spezzoni, così come prevede la norma stessa.

In realtà la norma prevede al § 11.3.2.10.4 "sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento".

Mi chiedo quale sia questa documentazione di accompagnamento? Non può essere solo la dichiarazione degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione e l'attestazione inerente l'esecuzione delle prove poichè da essi non si ricava la provenienza.

Cosa pensi sul richiedere una dichiarazione scritta del CdT che attesti la provenienza da una sola / più ferriere del lotto spedito?
Dopo tutto se in cantiere ho diversi diametri non devo testarli tutti ed è possibile che alcuni vengano da una parte ed altri da un'altra e quindi il certificato del laboratorio ufficiale che deve risalire alla ferriera non individui questa situazione.

Rimane vero comunque che dal marchio sui ferri è possibile verificare se ci sono diverse ferriere. Si potrebbe fare un controllo a campione.

MArco

zax2010

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Re: Acciaio da ca proveniente dal centro di trasformazione
« Reply #3 on: 26 July , 2011, 18:09:03 PM »
La documentazione di accompagnamento è da sempre la bolla di trasporto (adesso denominata DDT). E lì non si scappa. La ferriera deve per forza spuntare, così come normalmente sulla bolla viene riportato il numero del certificato che "accompagna" la fornitura.

E' chiaro che nel caso di CdT sarà il solo responsabile tecnico del CdT che potrà sapere da chi e cosa ha comprato il centro di trasformazione stesso.
Da questo punto di vista è come se la responsabilità (ma si tratta di mie elucubrazioni) si stoppasse su tale figura. Una volta che alla fornitura deve allegare la sola attestazione del STC e una dichiarazione di aver fatto le prove richieste dalla Legge, il DL del cantiere XXX potrà solamente prenderne atto.

 

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