Author Topic: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione  (Read 4851 times)

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Offline mg

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Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« on: 19 September , 2011, 10:38:14 AM »
Ipotizzando di considerare acciaio certificato CE chiedo se il centro di trasformazione, che è obbligato ad usare solo materiale certificato e questo deve dichiararlo al STC, è obbligato, alla fornitura in cantiere, a presentare la conformità CE e FPC del produttore, magari tramite certificati di collaudo secondo EN 10204? Può non presentare questa documentazione?

grazie
MArco

zax2010

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #1 on: 19 September , 2011, 11:57:07 AM »
L'obbligo 'obbligo' è previsto dal DM08, e consiste in questi soli 2 documenti:

1) Dichiarazione degli estremi di attestato di avvenuta dichiarazione di attività rilasciati dal STC.
2) Attestazione di aver eseguito le prove di controllo interno, e date di lavorazione della fornitura.

Il primo sembra uno sciogli lingua. Ma significa:
a) il trasformatore deve scrivere al STC informandolo della sua esistenza, impegnandosi ad utilizzare solamente acciaio qualificato, ed indicando il nominativo del Direttore Tecnico.
b) Il STC riscrive al trasformatore dicendo: ho ricevuto la tua dichiarazione.
Ecco questa ultima risposta, con un numero di protocollo ed una data, deve essere indicata nei documenti di trasporto.

Riguardo il secondo, la norma precisa che solamente su richiesta della DL il Direttore Tecnico dovrà produrre fisicamente le prove di laboratorio.

Che poi il trasformatore possa/voglia fornire altra documentazione aggiuntiva, tanto meglio. Ma obbligo non c'è.

Offline mg

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #2 on: 19 September , 2011, 18:45:06 PM »
Grazie Zax2010 della risposta, sempre gentile.

Il dubbio è dovuto al fatto che al § 11.1 è anche detto che "sarà onere del Direttore Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni prodotto, il certificato ovvero dichiarazione di conformità..."

Accettare un prodotto CE provenienete dal CdT e non avere alcun carta che dimostri la marcatura CE (se non la loro dichiarazione di usare solo prodotti qualificati) mi lascia perplesso.

Fino ad ora sinceramente i CdT mi hanno sempre dato il "certificato di collaudo" conforme al § 3.1 EN 10204 che riportava la dichiarazone di conformità.

Come dici dalla lettura del § 11.3.1.7 sembra che non siano tenuti però a farlo...

Inoltre a me sembra, leggendo il § 11.3.4.11.2.3 (secondo paragrafo), che per prodotti marcati CE non devono nemmeno fare le prove loro interne  : ???
« Last Edit: 19 September , 2011, 18:59:55 PM by mg »

zax2010

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #3 on: 20 September , 2011, 08:51:02 AM »
In realtà vista l'obbligatorietà da parte della DL delle prove sugli acciai che arrivano in cantiere, tanto al 'buio' il DL non è.
Ad esempio il laboratorio gli dirà chi è il produttore dell'acciaio e, anche se non ne sono sicuro, mi pare che sia impossibile per un produttore realizzare la stessa tipologia di materiale in parte marchiato in parte no.

Sembra dalla lettura della norma che il Direttore Tecnico del centro di trasformazione abbia ricevuto più potere di prima.
Io lo trovo anche giusto.
L'ho già detto, inutile caricare sul groppone della DL tutta una serie di incombenze di cui non è 'attore' principale. Che ogni singolo pezzo della filiera si pigli le proprie responsabilità, senza scaricarle per forza su chi è più in alto di lui, mi pare una sterzata che reputo positiva.

C'è anche da dire che quanto riportato dalla norma sulle costruzioni dovrebbe essere integrativo rispetto a quanto riportato da altre norme.
Ad esempio sono le stesse direttive sulla marcatura CE che indicano come 'far sapere' all'utilizzatore se e come il prodotto che acquista è certificato.
Se queste indicazioni non sono inserite nella norma per le costruzioni non è detto che non debbano essere comunque previste.

Offline pippocrack

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #4 on: 21 September , 2011, 15:13:49 PM »
Quanto detto da Zax è corretto.
Aggiungo solo che:
il CENTRO DI TRASFORMAZIONE deve rispettare i seguenti requisiti:
• il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende il processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente;
• conseguire l’autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale a svolgere l’attività di Centro di Trasformazione;
• nominare il Direttore Tecnico che opera secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dal CdT
devono eseer accompagnati:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.

Il D.L. deve solo accertare che, il Centro di trasformazione sia in possesso dei requisiti previsti ed accettare le forniture.

Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.


Nel caso in cui il materiale sia sprovvisto del marchio identificativo o tale marchio non rientra fra quelli depositati al servizio Tecnico Centrale esso non può essere certificato dal laboratorio e di conseguenza il materiale non è utilizzabile.
bye

P.S.: la marcatura CE è controllata dal servizio Tecnico Centrale (ROMA).



« Last Edit: 21 September , 2011, 15:19:34 PM by pippocrack »

Offline mg

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Re: Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #5 on: 22 September , 2011, 14:50:18 PM »
...
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.


Il paragrafo 11.3.4.11.2.3, parlando delle prove nei CdT prende in considerazione solo prodotti non marcati CE (vedi secondo paragrafo). Rimane il primo in cui si dice che le prove vadano effettuate, per prodotti CE però non è detto quante.

Che dite?

zax2010

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #6 on: 22 September , 2011, 16:04:28 PM »
Mg rischiamo di incartarci. Vediamo prima di 'recintare' l'argomento della conversazione. Solamente così potremo capirci.

Eravamo partiti dagli acciai in barre per c.a. e dai relativi "Centri di Trasformazione" che altro non sono che 'poveri' presagomatori, ed adesso arriviamo a Officine per la produzione di carpenterie metalliche. Tutt'altro.
E trovo anche giusto che la norma differenzi (per quanto per piccole cose) gli obblighi per i due casi.

Nello specifico del tuo esempio, però la situazione è la seguente. I profili possono arrivare alla officina di trasformazione o con marcatura CE, oppure no (evidentemente la norma armonizzata sui profili non è ancora arrivata a regime, per cui la marcatura ha ancora carattere di volontarietà, non saprei).
Nel caso in cui la marcatura non ci fosse si seguono tutte le indicazioni riportate nel §11.3.4.11.2.3 che hai riportato, altrimenti.....no.
D'altra parte il materiale marcato ha una "marcia" in più rispetto a quello non marcato. Non trovi?

Che poi il materiale non venga mai provato, questo non è affatto vero. Per la marcatura il produttore di prove deve farne. Inoltre il §11.3.4.11.3 riporta giustizia a tutte le tipologie di profili, in quanto il DL deve in ogni caso prelevare 3 spezzoni per ogni fornitura e farli provare.

Offline mg

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Re: Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #7 on: 22 September , 2011, 18:00:42 PM »
Quanto hai espresso mi sembra chiaro e lo condivido.

Non ho ben capito però la frase.

I profili possono arrivare alla officina di trasformazione o con marcatura CE, oppure no (evidentemente la norma armonizzata sui profili non è ancora arrivata a regime, per cui la marcatura ha ancora carattere di volontarietà, non saprei).


A me risulta che la marcatura CE sia obbligatoria per i laminati, la EN 10025 ha termianto il periodo di coesistenza. Sbaglio?

Marco

zax2010

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #8 on: 22 September , 2011, 19:16:06 PM »
A me risulta che la marcatura CE sia obbligatoria per i laminati, la EN 10025 ha termianto il periodo di coesistenza. Sbaglio?

Ti risponderei una sciocchezza, perchè in realtà non lo so.
Posso solamente ipotizzare: al momento della redazione ed emanazione del DM2008 (che non dimentichiamocelo ha quasi 4 anni) magari la coesistenza c'era.

zax2010

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #9 on: 22 September , 2011, 19:30:11 PM »
Dipano intanto un dubbio rimandandoti a questo sito (che non conoscevo, ma parecchio utile, a quanto pare):

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs

C'è l'elenco di tutte le norme EN armonizzate con la data di fine del periodo di coesistenza. Le norme sono ordinate in ordine numericamente crescente e ti verrà dunque semplice trovare la EN 10025 con scadenza del periodo di coesistenza al 01/09/2006.

Quindi quanto detto nel post precedente non è corretto, nemmeno come ipotesi.

Vediamo dunque se riesco ad imboccare una uscita di servizio. La EN 10025 tratta dei profili laminati a caldo.
Evidentemente il trasformatore, oltre questa tipologia di prodotto potrà trattare altre tipologie di prodotto per cui non esiste ancora norma armonizzata o il periodo di coesistenza non è ancora scaduto.

Offline mg

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Re: Acciaio da CM proveniente da centro di trasformazione
« Reply #10 on: 23 September , 2011, 09:50:06 AM »
Riferendosi proprio al link che hai evidenziato si evince che:
- laminati a caldo (EN 10025)
- tubi saldati e non  (EN 10210 e 10219)
richiedono la marcatura CE.

Io tendo a considerare quindi:
- acciaio da Ca --> non è richiesta marcatura Ce
- acciaio da Cm --> è "praticamente" sempre richiesta la marcatura CE ("praticamente" --> nel senso che è richiesta nella maggior parte dei casi, esempio di caso in cui non è richiesta è quello di elementi a freddo)

Penso che in questa discussione mi abbiate bene chiarito alcuni aspetti. In conclusione:
- i CdT da ca devono eseguire le prove, quelli da cm "praticamente" mai.
- i CdT sia da ca che da cm non mi devono fornire altri documenti (certificati di collaudo §3.1 EN 10204 in cui si attesti la marcatura CE) oltre a:
    a) dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
    b) attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata (solo per prodotti non marcati CE).

Ora vado a dare i giusti ringraziamenti.

Marco

 

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